ELEZIONI: come si vota
ART. 8 Elezione del Sindaco e dei consigli nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti.
Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto con sistema a turno unico contestualmente all’elezione del consiglio comunale.
La scheda per l’elezione del Sindaco è la stessa per l’elezione del Consiglio Comunale.
Il voto si esprime separatamente per il candidato Sindaco e per una qualsiasi lista per il Consiglio Comunale (anche non collegata al candidato Sindaco che si intende votare).
Il voto espresso per una delle liste di candidati al Consiglio Comunale non si estende al candidato Sindaco collegato e il voto espresso soltanto al candidato Sindaco non si estende alle liste collegate. (abolizione dell’effetto trascinamento).
E’ possibile votare per un candidato Sindaco anche non collegato alla lista per il Consiglio Comunale prescelta.
E’ proclamato Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti .
In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio.
Alla lista o al gruppo di liste collegate al Sindaco eletto è attribuito il 60% dei seggi semprechè nessun altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50% dei voti validi.
Il premio di maggioranza previsto per la lista o per le liste collegate al sindaco eletto viene attribuito solo nel caso in cui le medesime liste abbiano raggiunto almeno il 40% dei voti validi.
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