Elezioni: Quanti seggi in consiglio ? Ecco il Calcolo
La ripartizione dei seggi va effettuata secondo la formula d’Hondt.
Ecco il calcolo secondo i voti ricevuti dalle liste
- La formula prevede che i voti di ogni lista vengano divisi per fattori crescenti 1,2,3,4,5 . .
- I seggi vengono assegnati prendendo i valori più alti sino al riempimento dei seggi.
Ecco il calcolo secondo i voti ricevuti dalle liste
https://docs.google.com/open?id=0BwPTZAQm7aGzWkdzellYdlp4VFk |
Il calcolo non è corretto, infatti la legge elettorale afferma che prima deve essere calcolato il numero globale dei seggi sulla base dei voti totali delle liste collegate ad un unico candidato sindaco, successivamente tale valore deve essere poi ripartito nell'ambito delle singole liste utilizzando per entrambi i calcoli il metodo divisorio d’Hondt. Secondo tale procedura (corretta) le liste afferenti al candidato sindaco Diliberto acquisiscono 13 seggi (6 PD, 7 Belmonte al centro), le liste afferenti al candidato sindaco Caltagirone 6 seggi (4 Cantiere popolare, 2 Amo Belmonte) ed 1 per la lista La sinistra per Belmonte afferente al candidato Sindaco La Barbera.
RispondiEliminaPer che volesse approfondire L.r. 15/09 1997, n 35, art.4 commi 4 e 5.
Salvo Pizzo
Applicando il calcolo che dici effettivamente varia come scrivi. Ma trovo difficoltà ad individuare all'art.4 citato il passo che citi.(forse si rimanda a qualche altra legge?)
RispondiEliminaHo letto "la circolare n° 6 del 12 marzo 2012" che per l'applicazione del metodo rimanda all'art. 2 che recita "per l'assegnazione dei seggi a ciascuna delle liste o gruppo di liste, si procede dividendo la cifra elettorale provinciale di ciascuna lista o gruppo di liste (cioè l a sommatoria dei voti ottenuti in ogni singolo collegio dalla lista identificata con lo stesso contrassegno) per l , 2, 3, 4 ecc. sino a concorrenza del numero dei consiglieri provinciali da eleggere; si prendono in considerazione, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero e si dispongono in una graduatoria decrescente"
Mi aiuti a d individuare dove viene detto che "prima deve essere calcolato il numero globale dei seggi sulla base dei voti totali delle liste collegate ad un unico candidato sindaco" ?
In precedenza avevo erroneamente indicato l'articolo 4 che riguarda i comuni con più di 15000 abitanti, tuttavia la situazione è la stessa.
RispondiEliminaLegge elettorale n. 6 del 05.04.2011 - pubblicata nella G.U.R.S. n. 16 del11.04.2011 - Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali.
Articolo 8
Elezioni del sindaco e dei consigli nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti.
Questo articolo introduce una fascia di comuni che in precedenza non era prevista; vengono introdotti, dopo l'articolo 2 della l.r. n. 35/1997, gli articoli 2 bis e 2 ter, i quali dettano
le modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale (per la fascia di popolazione oggetto della presente disposizione).
Art. 2 ter (lo trovi nelle leggi aggiornate) commi 5 e 6:
5. ..omissis..
per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista O A CIASCUN GRUPPO DI LISTE COLLEGATE con i rispettivi candidati alla carica di si8nsaco si divide la cifra elattorale di ciscun lista O GRUPPO DI LISTE COLLEGATE successivamente per 1 2 3 4 e sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più altri in numero eguale a quellod ei cosniglieri da eleggere, disponendoli in una gradautoria decrescente. Ciascuna lista O GRUPPO DI LISTE avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozientiad essa appartenenti compresi nella graduatoria.
...omissis...
6. NELL'AMBITO DI CIASCUN GRUPPO DI LISTE COLLEGATE, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riporati, è divisa per 1 2 3 4.., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al GRUPPO DI LISTE. Si determianno in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti AD OGNI LISTA.
Tradotto il comma 5 dice di calcolare il n di seggi per gruppo di liste collegate, mentre il 6 dice di riutilizzare il metodo divisorio per ripartire i seggi nell'ambito di ciascun gruppo di liste. Il fatto ceh dica lista o gruppo di liste si riferisce al fatto che vi possono essere sia liste singole (vedi La Barbera) sia lista collegate.
La modifica all'articolo che citi tu riguarda il consiglio provinciale.
Spero di essere stato più chiaro.
Scusami per la risposta ritardata ma sono appena rientrato.
L'articolo è estrapolato dalla publicazione ufficiale della regione siciliana inviata agli uffici elettorali per le elezioni amministrative del 2012.
Ciao
La modifica indicata non riguarda solo i consigli provinciali lo dice la circolare http://www.regione.sicilia.it/famiglia/elettorale/Circolare_2012_06.pdf
RispondiEliminaCambia Qualcosa ?
Le circolari non possono essere considerate atti amministrativi in senso proprio, ma sono piuttosto un MEZZO per portare alla conoscenza dei suoi destinatari disposizioni normative, organizzative, interpretative o informative.
RispondiEliminaIn questo caso la circolare regionale viene inviata e fatta circolare in quanto contiene la legge n 6 del 2011, che introduce le modifiche alla legislazione regionale precedente in materia elettorale (siamo a statuto speciale e non applichiamo le norme nazionali, ma le nostre). Per quello che ci interessa, la legge del 2011 (Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali, contenuta dalla circolare che tu citi, dispone l'inserimento nella legge 35/1997 (Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) fra i tanti, di un nuovo articolo, il 2 ter (il suffisso indica l'aggiunzione postuma, altrimenti, nel 97 l'avrebbero chiamato 3, 4 etc..) da dove si evince, ai commi che ti ho scritto sopra (5,6) l'introduzione del metodo divisorio D'hont e il relativo procedimento di calcolo ed di assegnazione dei seggi.
L'articolo che citavi tu riguarda i consigli provinciali, mentre l'articolo che introduce le modifiche per i comuni tra 10 mila e 15 abitanti (stiamo parlando della n. 6/2011) è l'articolo 8.
Ricapitolando con la legge n 6 del 2001 all'articolo 8 si dispone di modificare l'elezione del sindaco e del consiglio introducendo nella legge del 97, tra gli altri, l'articolo 2 ter ai cui commi 5 6 spiega la procedura con cui fa effettuato il calcolo corretto.
Ciao
Ti avevo risposto ma il mio commento è scomparso.
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